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NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2022

La Legge di bilancio allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus”.

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge di Bilancio 2022: proroga Superbonus 110%.

Una delle novità introdotte dal provvedimento entrato in vigore il 01 Gennaio 2022 è sicuramente la proroga del Superbonus.


Inizialmente per la detrazione del 110 per cento si pensava a una proroga breve al 2023 con l’introduzione di un meccanismo di riduzione graduale del beneficio fino al 2025, ma solo per condomini e IACP.


Rispetto alle previsioni iniziali però, il raggio d’azione si è allargato con una conferma anche per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 e senza il vincolo di un ISEE fino a 25 mila euro e della condizione di abitazione principale.


Il terzo periodo del comma 8-bis prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.


Il comma 28 dell'articolo unico proroga l’applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.
In particolare:


• la lettera a), in considerazione delle proroghe dell’agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022;


• la lettera b) proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce, infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023;


• la lettera c) sostituisce interamente il primo periodo del comma 5 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali;


• la lettera d) sostituisce interamente il primo periodo del comma 8 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali;


• la lettera e) sostituisce interamente il comma 8-bis dell’articolo 119 prevedendo sia nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari. In tal senso, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:

Legge di Bilancio 2022: le barriere architettoniche 

Con la legge di Bilancio 2022, il quadro dei bonus edilizi si è arricchito anche della nuova agevolazione per abbattere le barriere architettoniche.


L’obiettivo è quello di incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati rendendoli fruibili anche per le persone con ridotta capacità motoria senza alcun limite.

Il Bonus permette di ottenere una detrazione del 75% per una serie di lavori ed entro un certo limite di spesa.


In particolare, si tratta di una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo ammontare) pari al 75% delle spese sostenute (e documentate) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.


La spesa massima detraibile è pari a:




La lettera g) infatti introduce un nuovo comma 8-quater all’articolo 119, ai sensi del quale le disposizioni del sopra citato comma 8-bis, in materia di proroghe dei termini per avvalersi della detrazione al 110 per cento, si applicano anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Cliccando sul link seguente si può accedere al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 di Venerdì 31 Dicembre 2021 art.1 comma 28:

G.U. Venerdì 31 Dicembre 2021 art.1 comma 28


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