Il compromesso immobiliare è un contratto preliminare in cui le parti si impegnano a concludere un contratto definitivo di compravendita di un immobile entro un termine stabilito.
Lo scopo del compromesso è quello di definire le condizioni della futura vendita e di garantire che entrambe le parti siano d’accordo su tutti gli aspetti.
La legge prevede che il contratto preliminare debba avere la stessa forma del contratto di compravendita immobiliare: più il compromesso è dettagliato, meno dubbi e controversie si presenteranno nel contratto definitivo.
Nello specifico il contratto preliminare deve contenere i seguenti elementi:
La forma del contratto preliminare deve essere scritta e deve essere necessariamente registrato. La sua trascrizione invece non è obbligatoria.
Le parti possono scegliere o di stipulare il compromesso tramite scrittura privata oppure di rivolgersi a un notaio per concludere il compromesso con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Se il preliminare riguarda immobili da costruire o in corso di costruzione, è necessario ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata (D. Lgs. n. 122/2005, art. 6).
Chi deve firmare il compromesso?
Il contratto preliminare deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte nell’accordo.
Il venditore e l’acquirente, o il loro legale rappresentante, devono apporre la propria firma per dare validità al contratto, oltre che per manifestare il loro reciproco impegno a concludere il contratto definitivo.
Nel caso in cui l’immobile sia intestato a più persone (come nel caso di comunione ereditaria) è necessario che tutti gli intestatari firmino il compromesso.
Se invece l’immobile dovrà essere intestato a più persone, il compromesso può essere firmato anche solo da una di queste ma al rogito dovranno poi partecipare tutti i futuri titolari.
Se l’immobile è in comproprietà, il compromesso deve essere firmato da tutti i titolari del bene.