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COS’E’ IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA?

Il contratto preliminare, detto anche compromesso, è una scrittura privata che obbliga il proprietario di un immobile, ossia la “parte venditrice” a vendere e l’offerente, ossia la “parte acquirente” ad acquistare entro una data concordata dalle parti. Il compromesso vincola, dunque, le parti alla stipula della compravendita ma il passaggio definitivo di proprietà del bene avviene solo con il rogito stipulato davanti al notaio.

COS’E’ IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA?

Il compromesso immobiliare è un contratto preliminare in cui le parti si impegnano a concludere un contratto definitivo di compravendita di un immobile entro un termine stabilito.
Lo scopo del compromesso è quello di definire le condizioni della futura vendita e di garantire che entrambe le parti siano d’accordo su tutti gli aspetti.


La legge prevede che il contratto preliminare debba avere la stessa forma del contratto di compravendita immobiliare: più il compromesso è dettagliato, meno dubbi e controversie si presenteranno nel contratto definitivo.
Nello specifico il contratto preliminare deve contenere i seguenti elementi:   




La forma del contratto preliminare deve essere scritta e deve essere necessariamente registrato. La sua trascrizione invece non è obbligatoria.

Le parti possono scegliere o di stipulare il compromesso tramite scrittura privata oppure di rivolgersi a un notaio per concludere il compromesso con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Se il preliminare riguarda immobili da costruire o in corso di costruzione, è necessario ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata (D. Lgs. n. 122/2005, art. 6).


Chi deve firmare il compromesso?

Il contratto preliminare deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte nell’accordo.

Il venditore e l’acquirente, o il loro legale rappresentante, devono apporre la propria firma per dare validità al contratto, oltre che per manifestare il loro reciproco impegno a concludere il contratto definitivo.

Nel caso in cui l’immobile sia intestato a più persone (come nel caso di comunione ereditaria) è necessario che tutti gli intestatari firmino il compromesso.

Se invece l’immobile dovrà essere intestato a più persone, il compromesso può essere firmato anche solo da una di queste ma al rogito dovranno poi partecipare tutti i futuri titolari.

Se l’immobile è in comproprietà, il compromesso deve essere firmato da tutti i titolari del bene.

 

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